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Allegato “A” Rep. n. 47699/12944
“Fondazione Museo della Shoah – Onlus”
STATUTO
Articolo 1
Natura, denominazione e sede
1. E’ costituita la “Fondazione Museo della Shoah – Onlus”, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Codice Civile. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione ha sede legale in Roma all’interno del Casino Nobile di Villa Torlonia, sito in Via Nomentana n. 70.
Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano all’interno del territorio del Comune di Roma. Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
L’ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello nazionale.
Articolo 2
Fondatori
1. Sono Fondatori:
a) il Comune di Roma;
b) la Comunità Ebraica di Roma;
c) l’Associazione “Figli della Shoah”;
d) l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
2. Possono divenire Fondatori Successivi le persone giuridiche o fisiche che, rispondendo all’invito dei Fondatori o previo loro gradimento, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione facciano donazioni destinate ad incremento del fondo patrimoniale e/o del fondo di gestione, nella misura indicata dai Fondatori.
Articolo 3
Partecipanti sostenitori
1. Sono Partecipanti sostenitori alla Fondazione le persone fisiche e gli organismi ed enti pubblici e privati, anche se privi di personalità giuridica, i quali, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione.
2. I Partecipanti sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è erogato.
4. L’ammissione alla Fondazione dei Partecipanti sostenitori è deliberata dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 4
Finalità
La Fondazione non ha fini di lucro diretti o indiretti e persegue le seguenti finalità:
a) concorrere a mantenere viva e presente, nella società civile, la memoria della tragedia della Shoah;
b) contribuire alla promozione ed alla diffusione dei valori della uguaglianza e della pace tra i popoli con l’affermazione del principio di fratellanza e di accoglienza di ogni diversità, contro ogni forma di razzismo e di discriminazione tra gli uomini;
c) supportare le altre iniziative pubbliche e private coerenti con il perseguimento dei valori e delle finalità della Fondazione.
Articolo 5
Attività principali
1. La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali di cui all’art. 4, può svolgere le seguenti attività:
a) organizzare mostre, manifestazioni e convegni sul tema della Shoah e sui temi ad esso connessi;
b) promuovere attività didattiche, seminari, corsi di formazione rivolti alla cittadinanza e, in particolare, alle scuole, compresa la realizzazione di materiali didattici, sul tema della Shoah e sui temi ad esso connessi;
c) curare pubblicazioni a stampa ed audiovisive sui predetti temi;
d) organizzare “viaggi della memoria” sui luoghi della Shoah, in Italia e all’estero;
e) allestire e/o gestire musei e istituzioni similari, curandone le esposizioni, permanenti e temporanee, con materiali donati o concessi a vario titolo in uso, anche in prestito, da soggetti pubblici e privati, comprese università, istituzioni culturali e scientifiche, altri musei;
f) svolgere attività di formazione rivolta ai docenti;
g) assicurare le attività complementari alla gestione di cui alla lettera e), mediante l’erogazione di servizi aggiuntivi di assistenza culturale e di ospitalità per l’utenza, finalizzati alla promozione della massima fruizione dei relativi siti.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati stipulando contratti, convenzioni e accordi.
Pertanto la Fondazione potrà:
a) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l’assunzione di prestiti e mutui, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, nell’ambito dell’oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rivenienti da tale gestione;
c) amministrare i beni mobili di ogni tipo a qualsiasi titolo acquisiti;
d) stipulare contratti o convenzioni per l’affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni propri e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;
e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
f) svolgere, costituendo ovvero partecipando a enti già costituiti, anche in forma di società di capitali, attività strumentale al perseguimento degli scopi statutari;
g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, con particolare riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse di quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione svolge le sue attività per il conseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, in aderenza a quanto disposto dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Articolo 6
Patrimonio e risorse disponibili per la gestione
1. Il Fondo patrimoniale è costituito:
a) dai conferimenti effettuati dai Fondatori;
b) dal diritto di uso gratuito di due locali siti all’interno del Casino Nobile di Villa Torlonia, sito in Roma, Via Nomentana n. 70, conferito dal Comune di Roma che ne è proprietario;
c) dalle donazioni dei Fondatori Successivi di cui all’articolo 2, comma 2;
d) dalle donazioni di qualsiasi entità date in conto patrimonio da persone fisiche o giuridiche, che pur non assumano la qualità di fondatori;
e) dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di amministrazione;
f) da ulteriori beni mobili e/o immobili che nell’atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso permanente alla Fondazione.
2. Sono risorse disponibili per la gestione d’esercizio:
a) i frutti dell’investimento patrimoniale;
b) i contributi dei Fondatori al Fondo di gestione;
c) i contributi pubblici e le liberalità private, espressamente destinate alle attività dell’esercizio;
d) i proventi delle attività economiche e finanziarie, svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione;
e) le risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque altra fonte.
3. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai fondatori e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 7
Organi
1. Sono organi della Fondazione:
– il Presidente onorario della Fondazione, ove nominato;
– il Collegio dei Fondatori;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
– il Comitato Scientifico e culturale.
Articolo 8
Il Presidente onorario della Fondazione
1. Il Collegio dei Fondatori può nominare, a maggioranza assoluta, il Presidente onorario della Fondazione.
2. Il Presidente onorario della Fondazione:
– cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, organismi associativi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative e attività della Fondazione.
– presiede il Comitato d’onore scientifico e culturale.
3. Al Presidente onorario non possono essere attribuiti nè delegati compiti di gestione. L’incarico di Presidente onorario della Fondazione è gratuito.
Articolo 9
Il Collegio dei Fondatori
1. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai rappresentanti legali degli enti Fondatori o da loro delegati.
2. Il Presidente del Collegio dei Fondatori viene eletto dai membri del Collegio dei Fondatori stesso e rimane in carica cinque anni.
3. Il Collegio dei Fondatori ha i seguenti compiti:
a) nomina il Presidente onorario della Fondazione;
b) elegge il Consiglio di Amministrazione del quale quattro membri vengono designati uno per ciascuno dai fondatori;
c) definisce gli indirizzi istituzionali, culturali e scientifici della Fondazione e ne verifica l’attuazione;
d) attribuisce la qualità di Fondatore Successivo a terzi in conformità al disposto di cui all’articolo 2.2;
e) delibera le modificazioni dello statuto;
f) esprime pareri in merito al bilancio preventivo e consuntivo;
g) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti; nomina di esso il Presidente.
4. Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta all’anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta della maggioranza dei membri. L’avviso di convocazione con l’indicazione dell’Ordine del Giorno, la data e l’ora fissata per l’adunanza deve essere inviata, oltre che ai membri del Collegio dei Fondatori, ai consiglieri ed ai revisori per raccomandata, fax, e-mail o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore. Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera validamente a maggioranza dei votanti.
Articolo 10
Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di sette membri, quattro dei quali designati, uno per ciascuno dai Soci Fondatori. Ai membri del Consiglio si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2382 del Codice civile.
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione è nominato dal Consiglio d’Amministrazione tra i propri membri.
2. Il Consiglio d’Amministrazione può eleggere al suo interno il Vicepresidente al quale spettano le funzioni di cui all’art. 11 comma 4.
3. Nel caso di ingresso nella Fondazione di Fondatori Successivi, essi potranno designare sino a due componenti del Consiglio. In ogni caso, nessun Fondatore Successivo può designare più di un componente.
4. I Consiglieri durano in carica un quinquennio e possono essere confermati. I sostituti dei membri che per qualunque ragione vengono a cessare dalla carica prima della scadenza sono eletti, per il rimanente periodo del quinquennio con le stesse modalità con cui erano stati eletti i membri uscenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche tra i propri membri con il compito di redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso che devono essere trascritti in apposito registro. In caso di assenza il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l’adunanza.
6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri. L’avviso di convocazione con l’indicazione dell’Ordine del Giorno, la data e l’ora fissata per l’adunanza deve essere inviata ai consiglieri ed ai revisori per raccomandata, fax, e-mail o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera validamente a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
E’ ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.
In tal caso dovrà essere consentito:
– al Presidente dell’adunanza di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
– al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
– al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
– a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.
Articolo 11
Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione; dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l’ordine del giorno delle riunioni e lo presiede.
3. Il Presidente è delegato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria e per ogni altro atto che rientri fra compiti e poteri delegabili.
4. Le funzioni del Presidente – in caso di sua assenza o impedimento – sono esercitate dal Vicepresidente.
Articolo 12
Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
2. In particolare, il Consiglio
a) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione al proprio interno;
b) nomina il Direttore della Fondazione;
c) approva nel mese di ottobre di ogni anno il bilancio preventivo, predisposto dal Presidente, inteso come il piano delle attività da svolgere nell’anno successivo, con i relativi stanziamenti, corredato da una relazione illustrativa;
d) approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell’anno precedente secondo le modalità e i criteri di redazione e valutazione di cui agli artt. 2423 e seguenti c.c.. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
e) delibera l’accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
f) dispone l’impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
g) delibera le attività della Fondazione, elaborate eventualmente con la consulenza di esperti;
h) delibera in ordine all’eventuale assunzione di personale;
i) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;
l) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria passiva necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
m) delibera direttamente o autorizza il Presidente a deliberare e revocare – congiuntamente o disgiuntamente – procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ovvero per atti relativi a specifici progetti, fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali procure;
n) esprime parere sulle modificazioni dello Statuto;
o) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente per l’ordinaria gestione ovvero per ogni altro atto rientrante nei propri compiti e poteri, non può in ogni caso delegare poteri e attribuzioni relativi a:
a) determinazione degli indirizzi generali di gestione;
b) approvazione e modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale della Fondazione;
c) nomina dei dirigenti;
d) assunzione e cessione di partecipazioni;
e) le materie previste alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 2.
4. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La suddetta rappresentanza nonché la firma per la Fondazione spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e soltanto per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.
5. E’ conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Fondazione e/o terzi, come di revocarle.
6. Il Presidente predispone il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni sulla gestione.
Tali bilanci vengono analizzati dal Consiglio di Amministrazione e quindi trasmessi ai componenti del Collegio dei Fondatori, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, ove per qualunque motivo non avesse acquisito il parere del Collegio dei Fondatori, provvede comunque alla loro approvazione.
Articolo 13
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi, di cui uno con la funzione di Presidente designato dal Comune di Roma.
2. Il Collegio, inoltre, si compone di due revisori supplenti.
I membri del Collegio, nominati dal Collegio dei Fondatori, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
3. Il Collegio dei revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi da depositarsi almeno cinque giorni prima delle scadenze fissate per l’approvazione.
4. I Revisori dei conti assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed hanno facoltà di partecipare alle adunanze del Collegio dei Fondatori.
5. I membri del Collegio devono possedere i requisiti professionali di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice civile e sottostanno alle cause di decadenza e di ineleggibilità di cui all’art. 2399 del c.c..
Articolo 14
Direttore della Fondazione
Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione tra persone aventi i requisiti di professionalità e onorabilità. Dura in carica cinque anni e può essere rinnovato.
Il Direttore predispone, d’intesa con il Presidente, il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, corredati delle rispettive relazioni sulla gestione e provvede all’adozione degli atti di amministrazione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
Articolo 15
Remunerazione e decorrenza delle cariche
1. La carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate, tenendo conto del carattere non lucrativo della Fondazione.
2. La remunerazione del Direttore e dei Revisori dei Conti è stabilita in base ai minimi delle tariffe professionali.
Articolo 16
Il Comitato d’onore scientifico e culturale
Il Collegio dei Fondatori può nominare un Comitato d’onore scientifico e culturale, presieduto dal Presidente onorario della Fondazione, composto di persone di provata cultura nei settori di intervento della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Comitato Scientifico ha compiti di consulenza scientifica nei settori in cui opera la Fondazione; si esprime sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporgli; esprime indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione in Italia ed all’estero; fornisce suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.
Articolo 17
Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della Fondazione
1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Collegio dei Fondatori con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti.
2. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
3. La Fondazione si estingue se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.
4. In caso di estinzione i beni infungibili conferiti dai Fondatori rientreranno nella disponibilità dei medesimi, i beni residui saranno destinati – sulla base delle indicazioni dei Fondatori – ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
5. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.
Articolo 18
Disposizioni varie, transitorie e finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme del Codice civile e di altre leggi applicabili in materia ed in particolare alle altre disposizioni di legge in materia di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e degli enti non commerciali.
F.ti: Giovanni ALEMANNO
Riccardo PACIFICI
Settimio DI PORTO
Renzo GATTEGNA
Maria Lisa SALVATORI, teste
Alessandra TOMA, teste
Gennaro MARICONDA, Notaio
Copia conforme all’originale
Il Presidente della Fondazione Museo della Shoah
Ing. Leone Elio Paserman